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Rientro dei laureati e dei lavoratori in Italia: gli incentivi fiscali previsti per legge
 


Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2011 n. 133 i decreti attuativi della legge sul rientro dei lavoratori in Italia mediante incentivi fiscali, approvata dal Parlamento alla fine del 2010 (Legge n. 238 del 30 dicembre 2010).

Il primo decreto, che porta la data del 30 marzo 2011 ed è firmato dal ministro degli Affari esteri di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il ministro dell'Economia e della finanze, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura di rientro in Italia, ovvero delle autorità consolari. Queste hanno il compito di emettere la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post lauream conseguiti all'estero, uno degli strumenti Europass più importanti che descrive brevemente e fornisce informazioni sul titolo di studio conferito alla persona e sul suo valore. Altro compito previsto dal decreto è la vidimazione della documentazione attestante l'attività di lavoro o di impresa svolta all'estero.

Il secondo decreto, datato 3 giugno 2011, è firmato dal solo ministro dell'Economia e delle finanze e individua la categoria dei soggetti che possono essere beneficiari degli incentivi fiscali previsti nella legge n. 238. I benefici si applicano ai cittadini dell'Ue nati dopo il 1 gennaio 1969 che lavorano in Italia e vi trasferiscono domicilio o residenza e che, alla data del 20 gennaio 2009, sono in possesso di un titolo di laurea, hanno risieduto continuativamente per 24 mesi in Italia e che nei due anni precedenti hanno risieduto fuori dal proprio paese d'origine o dall'Italia svolgendovi attività d'impresa o di lavoro (autonomo o dipendente) oppure per motivi di studio.


Sulla legge che introduce incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, vedi l'approfondimento fatto da Universitas dopo l'approvazione definitiva in Parlamento.

 

Danilo Gentilozzi

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