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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 126 del 31/05/2012), il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 ha predisposto una revisione della normativa in materia di diritto allo studio e per la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Il decreto attua una delega contenuta all'art. 5 della legge "Gelmini" (n. 240/2010).
Perseguendo l'obiettivo di "consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi" e la "più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale" (art. 2), il decreto pone ai soggetti destinatari della normativa (Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, università, istituzioni AFAM) le seguenti condizioni (art. 2, comma 5):
- promuovere e valorizzare il merito;
- potenziare i servizi volti a facilitare l'accesso agli studi anche a disabili e privi di mezzi;
- individuare strumenti e servizi a favore degli studenti, full-time e part-time;
- realizzare interventi concreti per promuovere la mobilità territoriale;
- favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca.
Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (art. 3, comma 3). Tra i compiti loro affidati, appare rilevante quello di disciplinare le modalità di concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito, anche in aggiunta a borse di studio già ottenute dai beneficiari. Alle università e agli istituti AFAM vengono lasciati i servizi di orientamento e tutorato, di accesso alla cultura e di interscambio di studenti con altre università estere, sulla base delle disposizioni in tema di riconoscimento dei titoli (art. 3, comma 4).
Una sezione specifica è riservata alle borse di studio (art. 7), il cui importo, stabilito con decreto del MIUR, viene determinato in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e di prestazioni essenziali (spesa per libri, spese di trasporto, servizio di ristorazione, frequentazione eventi culturali, costi di alloggio, art. 7 comma 2). I costi di spesa saranno stimati in un valore standard, con riferimento fino al 20% superiore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) del nucleo familiare dello studente (comma 3). Le dichiarazioni fatte a fini di erogazione delle borse di studio e per l'esonero da tasse e contributi durante il corso degli studi saranno controllate, nella loro veridicità, in base a un confronto con i dati reddituali e patrimoniali in possesso dell'Agenzia delle Entrate (art. 10).
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La seconda parte del decreto inquadra le tipologie, l'accreditamento e l'utenza delle strutture residenziali destinate agli studenti universitari (art. 13 - 17). Qualificando una struttura residenziale universitaria come avente "adeguate dotazioni di spazi e servizi, in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria, per consentire loro la frequenza dei corsi e favorendone l'integrazione sociale e culturale" (art. 13, comma 2), il decreto evidenzia due strutture tipo: la residenza universitaria e il collegio universitario. Dei collegi universitari legalmente riconosciuti viene data anche una definizione: "strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando allo studente i servizi educativi, di orientamento e di integrazione nei servizi formativi" (art. 15, comma 1).
Condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento statale ai collegi è l'accreditamento degli stessi da parte del MIUR. I requisiti per l'accreditamento sono (art. 17, comma 3):
- l'esclusiva finalità di gestione di collegi universitari;
- il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;
- la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;
- la rilevanza internazionale dell'istituzione, in termini di ospitalità e attrattività.
Infine, un capo è riservato al finanziamento del diritto allo studio e all'attività dei collegi universitari (art. 18). Il sistema di finanziamento è coperto da: Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, che dal 2012 verrà incrementato della somma di 500 mila euro; gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio; risorse proprie delle Regioni, in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale. Si aspetta ora la nomina dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio (art. 20), con decreto del MIUR, per monitorare il sistema e, eventualmente, presentare proposte di miglioramento nell'attuazione delle prestazioni a livello nazionale.
Danilo Gentilozzi (30 luglio 2012)
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